Convenzione

Art. 6

In vigore dal 21 ago 2015
1. Ciascuno Stato Parte adotterà le misure necessarie per affermare la responsabilità penale almeno nei confronti dei seguenti soggetti: a) chiunque commette, ordina, istiga o induce la commissione, il tentativo di commissione, o è complice o partecipa alla commissione di sparizione forzata; b) il superiore che i) è a conoscenza, o tralascia consapevolmente di considerare, informazioni indicanti in modo univoco che dei subordinati che si trovano effettivamente sotto la sua autorità e controllo stanno commettendo o si apprestano a commettere il reato di sparizione forzata; ii) è effettivamente responsabile e ha sotto il proprio effettivo controllo le attività legate alla commissione del crimine di sparizione forzata, e iii) omette di adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere la commissione di una sparizione forzata o di riportare la questione alle autorità competenti per l'avvio di un'indagine o dell'azione penale; c) La lettera b) non pregiudica l'esistenza di criteri più severi di responsabilità applicabili in base a norme di diritto internazionale nei confronti di comandanti militari o di persone che agiscono di fatto come comandanti militari. 2. Nessun ordine o istruzione emessa da qualunque autorità civile, militare o di altro tipo può essere invocato come giustificazione per il reato di sparizione forzata.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-6

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. — Testo vigente | Portale Normativo