Convenzione
Art. 6
In vigore dal 21 ago 2015
1. Ciascuno Stato Parte adotterà le misure necessarie per affermare la responsabilità penale almeno nei confronti dei seguenti soggetti:
a) chiunque commette, ordina, istiga o induce la commissione, il tentativo di commissione, o è complice o partecipa alla commissione di sparizione forzata;
b) il superiore che
i) è a conoscenza, o tralascia consapevolmente di considerare, informazioni indicanti in modo univoco che dei subordinati che si trovano effettivamente sotto la sua autorità e controllo stanno commettendo o si apprestano a commettere il reato di sparizione forzata;
ii) è effettivamente responsabile e ha sotto il proprio effettivo controllo le attività legate alla commissione del crimine di sparizione forzata, e
iii) omette di adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere la commissione di una sparizione forzata o di riportare la questione alle autorità competenti per l'avvio di un'indagine o dell'azione penale;
c) La lettera b) non pregiudica l'esistenza di criteri più severi di responsabilità applicabili in base a norme di diritto internazionale nei confronti di comandanti militari o di persone che agiscono di fatto come comandanti militari.
2. Nessun ordine o istruzione emessa da qualunque autorità civile, militare o di altro tipo può essere invocato come giustificazione per il reato di sparizione forzata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-6