Convenzione

Art. 8

In vigore dal 21 ago 2015
Senza pregiudizio per l'. Uno Stato Parte che applichi la prescrizione in relazione alla sparizione forzata adotterà ogni misura per assicurare che i termini della prescrizione: a) siano sufficientemente ampi da risultare proporzionati alla gravità di questo reato; b) inizino a decorrere dal momento in cui il reato di sparizione forzata ha termine, tenendo in considerazione la sua natura di reato continuato; 2. Ciascuno Stato Parte garantisce il diritto ad un rimedio delle vittime della sparizione forzata durante il decorso della prescrizione.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-8

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