Convenzione

Art. 10

In vigore dal 21 ago 2015
1. Una volta accertato, tenendo conto delle informazioni disponibili, che ricorrono le circostanze del caso, ciascuno Stato Parte adotterà le misure necessarie per porre sotto la propria custodia la persona sospettata di aver commesso il reato di sparizione forzata che si trovi sul suo territorio, ovvero adottare altre misure legali necessarie per assicurare la sua presenza. La custodia o le diverse misure legali adottate dovranno essere previste dalle leggi dello Stato Parte ma possono essere mantenute solo per il tempo necessario a garantire la presenza della persona nel corso del procedimento penale avviato nei suoi riguardi, ovvero del procedimento di consegna o di estradizione. 2. o Stato Parte che ha adottato le misure descritte al paragrafo 1 del presente articolo avvierà anche immediatamente un'inchiesta o indagine preliminare per accertare i fatti. Notifica le misure prese ai sensi del paragrafo 1 agli Stati Parte indicati all'.1, compresa la misura privativa della libertà e le circostanze che l'hanno giustificata, nonché le risultanze dell'inchiesta o delle indagini preliminari, indicando se intende o meno esercitare la propria giurisdizione. 3. Ogni persona in stato di custodia ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può immediatamente comunicare con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cittadinanza o, trattandosi di un apolide, con il rappresentante dello Stato di residenza abituale.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-10

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Art. 10 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. — Testo vigente | Portale Normativo