Convenzione
Art. 15
In vigore dal 21 ago 2015
Gli Stati Parte cooperano e si prestano la massima assistenza reciproca al fine di assistere le vittime delle sparizioni forzate e di ricercare, localizzare e liberare le persone scomparse e, in caso di decesso, riesumare e identificare i corpi e restituire le salme.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-15