Convenzione

Art. 19

In vigore dal 21 ago 2015
1. Le informazioni personali, compresi dati medici o genetici, raccolte e/o trasmesse nell'ambito della ricerca di una persona scomparsa non saranno utilizzate o messe a disposizione per alcuno scopo diverso da quello di rintracciare la persona scomparsa. Ciò senza pregiudizio del loro utilizzo in procedimenti penali riguardanti un reato di sparizione forzata o l'esercizio del diritto di ottenere riparazione. 2. La raccolta, l'elaborazione, l'utilizzo e l'archiviazione di informazioni personali, compresi dati medici e genetici, non violerà o cagionerà la violazione dei diritti umani, delle libertà fondamentali o della dignità umana di alcun individuo.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. — Testo vigente | Portale Normativo