Convenzione

Art. 21

In vigore dal 21 ago 2015
Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per assicurare che le persone private della libertà siano liberate con modalità tali da permettere una verifica affidabile del loro effettivo rilascio. Ogni Stato Parte prenderà inoltre i provvedimenti necessari per assicurare l'incolumità fisica di tali persone e la loro capacità di esercitare pienamente i loro diritti al momento del rilascio, salvi gli obblighi che possono essere loro imposti in forza della legislazione nazionale.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-21

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