Convenzione
Art. 25
In vigore dal 21 ago 2015
Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per impedire e punire con misure penali:
a) l'allontanamento illegale di bambini sottoposti a sparizione forzata il cui padre o la cui madre o il cui tutore è soggetto a sparizione forzata, o i figli nati nel corso della prigionia della madre sottoposta a sparizione forzata;
b) la falsificazione, l'occultamento o la distruzione di documenti attestanti la vera identità dei bambini di cui alla precedente lettera a).
2. Ogni Stato Parte prende le misure necessarie per rintracciare e identificare i figli di cui al paragrafo 1 del presente articolo e restituirli alle loro famiglie d'origine, nel rispetto delle procedure di legge e degli accordi internazionali applicabili.
3. Gli Stati Parte si presteranno reciproca assistenza nel ricercare, identificare e localizzare i bambini di cui al paragrafo 1 a) del presente articolo.
4. In considerazione della necessità di tutelare il miglior interesse dei bambini di cui al paragrafo 1 a) del presente articolo e il loro diritto a mantenere o a ristabilire la propria identità, compresa la nazionalità, il nome e i rapporti familiari come riconosciuti dalla legge, gli Stati Parte che riconoscono sistemi di adozione o altre forme di collocamento di bambini istituiscono procedimenti legali per rivedere le misure adottate in materia di adozione o collocamento di altro tipo e, laddove ciò risulti opportuno, per annullare l'adozione o il collocamento dei bambini che hanno all'origine una sparizione forzata.
5. In tutti i casi, e in particolare in tutte le materie che rilevano ai fini del presente articolo, il miglior interesse del bambino deve essere una considerazione prioritaria e un minore dotato di sufficiente maturità per formarsi una propria opinione ha il diritto di esprimere liberamente il proprio parere e a tale parere è dato il giusto peso, in considerazione dell'età e della maturità del minore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-25