Convenzione

Art. 28

In vigore dal 21 ago 2015
1. Nel quadro delle competenze garantite dalla presente Convenzione, il Comitato coopera con tutti gli organi pertinenti, gli uffici, le agenzie specializzate e i fondi delle Nazioni Unite, con gli organi istituiti da Trattati internazionali, con le procedure speciali delle Nazioni Unite e con gli organi delle organizzazioni internazionali regionali pertinenti nonché con tutte le istituzioni, agenzie o uffici competenti degli Stati che operano per la tutela delle persone dalle sparizioni forzate. 2. Nell'adempiere al suo mandato, il Comitato opera in consultazione con altri organi istituiti dagli strumenti internazionali sui diritti umani, in particolare il Comitato sui diritti umani istituito dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, al fine di assicurare la coerenza delle rispettive osservazioni e raccomandazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo