Convenzione
Art. 27
In vigore dal 21 ago 2015
Una Conferenza degli Stati Parte si riunisce dopo almeno quattro anni e non oltre sei anni dall'entrata in vigore della presente Convenzioni, allo scopo di valutare il funzionamento del Comitato e decidere, secondo la procedura di cui all'.2, se è opportuno trasferire ad altro organo, senza escludere altre possibilità, il compito di monitorare la presente Convenzione, in conformità con le funzioni definite agli .
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-27