Convenzione

Art. 44

In vigore dal 21 ago 2015
1. Qualunque Stato Parte alla presente Convenzione può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporlo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati Parte, chiedendo loro di fare sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parte in vista di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si sono pronunciati a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti è sottoposto per accettazione a tutti gli Stati Parte dal Segretario generale. 3. Un emendamento adottato ed approvato in accordo con il paragrafo 2 del presente articolo entra in vigore quando due terzi degli Stati Parte alla presente Convenzione lo hanno adottato secondo le rispettive procedure costituzionali. 4. Una volta entrati in vigore, gli emendamenti sono vincolanti per gli Stati Parte che li hanno accettati, mentre gli altri Stati Parte resteranno vincolati dalle disposizioni della Convenzione e dai precedenti emendamenti da loro eventualmente accettati.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-44

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Art. 44 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. — Testo vigente | Portale Normativo