Convenzione
Art. 39
In vigore dal 21 ago 2015
1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificano o accedono alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o adesione, la presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica o adesione di detto Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-39