Convenzione

Art. 39

In vigore dal 21 ago 2015
1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificano o accedono alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o adesione, la presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica o adesione di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-39

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Art. 39 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. — Testo vigente | Portale Normativo