Convenzione

Art. 34

In vigore dal 21 ago 2015
Se il Comitato riceve informazioni che appaiono contenere indizi fondati che la sparizione forzata è praticata in modo esteso o sistematico nel territorio sotto la giurisdizione di uno Stato Parte, esso può, dopo aver richiesto allo Stato Parte in questione ogni informazione rilevante in materia, sottoporre urgentemente la questione all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-34

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Art. 34 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. — Testo vigente | Portale Normativo