Convenzione
Art. 34
In vigore dal 21 ago 2015
Se il Comitato riceve informazioni che appaiono contenere indizi fondati che la sparizione forzata è praticata in modo esteso o sistematico nel territorio sotto la giurisdizione di uno Stato Parte, esso può, dopo aver richiesto allo Stato Parte in questione ogni informazione rilevante in materia, sottoporre urgentemente la questione all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-34