Convenzione

Art. 33

In vigore dal 21 ago 2015
1. Se il Comitato riceve informazioni affidabili indicanti che uno Stato Parte sta gravemente violando le disposizioni della presente Convenzione, può, dopo essersi consultato con lo Stato Parte interessato, richiedere ad uno o più dei suoi membri di intraprendere senza ritardo una visita e di presentargli un rapporto. 2. Il Comitato notifica allo Stato Parte interessato, in forma scritta, la propria intenzione di organizzare una visita, indicando la composizione della delegazione e gli scopi della visita; lo Stato Parte fornirà risposta al Comitato entro un termine ragionevole. 3. Sulla base di una richiesta circostanziata dello Stato interessato, il Comitato può decidere di procrastinare la visita o di cancellarla. 4. Se lo Stato Parte dà il proprio consenso alla visita, il Comitato e lo Stato Parte in questione cooperano per definire le modalità della visita e lo Stato Parte fornisce al Comitato tutte le agevolazioni necessarie per condurre con successo la visita. 5. A seguito della visita, il Comitato comunica allo Stato Parte interessato le sue osservazioni e raccomandazioni.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-33

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Art. 33 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. — Testo vigente | Portale Normativo