Convenzione

Art. 32

In vigore dal 21 ago 2015
Uno Stato Parte alla presente Convezione può dichiarare in qualsiasi momento che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato Parte lamenta che un altro Stato Parte non sta adempiendo agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Il Comitato considera irricevibile le comunicazioni relative ad uno Stato Parte che non ha fatto tale dichiarazione, nonché le comunicazioni presentate da uno Stato Parte che non ha fatto la suddetta dichiarazione.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-32

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Art. 32 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. — Testo vigente | Portale Normativo