Convenzione

Art. 29

In vigore dal 21 ago 2015
1. Ogni Stato Parte sottopone al Comitato, attraverso il Segretario generale delle Nazioni Unite, un rapporto sulle misure adottate per dare attuazione agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della Convezione per lo Stato in questione. 2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite rende tali rapporti disponibili a tutti gli Stati Parte. 3. Ciascun rapporto è preso in esame dal Comitato, il quale formula i commenti, le osservazioni o le raccomandazioni che considera opportuni. I commenti, le osservazioni o le raccomandazioni sono comunicate allo Stato Parte interessato, il quale può replicare di propria iniziativa o su richiesta del Comitato. 4. Il Comitato può anche richiedere gli Stati Parte di fornire informazioni ulteriori in merito all'attuazione della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-29

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Art. 29 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. — Testo vigente | Portale Normativo