Convenzione

Art. 37

In vigore dal 21 ago 2015
Nulla nella presente Convezione pregiudica le disposizioni che tutelano in modo più avanzato le persone dalle sparizioni forzate contenute: a) nella legislazione dello Stato Parte; b) nel diritto internazionale vigente per tale Stato.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-37

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