Convenzione
Art. 37
In vigore dal 21 ago 2015
Nulla nella presente Convezione pregiudica le disposizioni che tutelano in modo più avanzato le persone dalle sparizioni forzate contenute:
a) nella legislazione dello Stato Parte;
b) nel diritto internazionale vigente per tale Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-37