Convenzione

Art. 40

In vigore dal 21 ago 2015
Il Segretario generale delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e a tutti gli Stati che hanno firmato o hanno aderito alla presente Convenzione: a) le firme, le ratifiche e le adesioni di cui all': b) la data di entrata in vigore della presente Convezione ai sensi dell';
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-40

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Art. 40 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. — Testo vigente | Portale Normativo