Convenzione

Art. 43

In vigore dal 21 ago 2015
La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni del diritto internazionale umanitario, compresi gli obblighi delle Alte Parti Contraenti delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dei due Protocolli addizionali dell'8 giugno 1977, nè pregiudica la possibilità di cui dispone ogni Stato di autorizzare il Comitato internazionale della Croce Rossa di visitare i luoghi di detenzione in situazioni non regolate dal diritto internazionale umanitario.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-43

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Art. 43 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. — Testo vigente | Portale Normativo