Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 21 ago 2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.
Storico versioni
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