Convenzione

Art. 42

In vigore dal 21 ago 2015
1. Ogni controversia tra due o più Stati Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta attraverso il negoziato o attraverso le procedure specificamente contenute nella presente Convenzione, è sottoposta, su richiesta di uno degli Stati in questione, ad arbitrato. Se entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato le Parti non sono riuscite a raggiungere un consenso sulle modalità dell'arbitrato, una qualunque delle Parti può riferire la controversia alla Corte internazionale di giustizia attraverso una richiesta avanzata in conformità con lo Statuto della Corte. 2. Uno Stato può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione o dell'adesione alla Convenzione, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati al paragrafo 1 del presente articolo nei riguardi dello Stato Parte che abbia fatto detta dichiarazione. 3. Qualunque Stato Parte che abbia fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo può in ogni momento ritirare la dichiarazione notificandolo al Segretario generale delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-42

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