Convenzione
Art. 45
In vigore dal 21 ago 2015
1. La presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, è depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette copie certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati menzionati all'.
Storico versioni
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