Convenzione

Art. 45

In vigore dal 21 ago 2015
1. La presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, è depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette copie certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati menzionati all'.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-45

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