Convenzione

Art. 1

In vigore dal 21 ago 2015
Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata Traduzione non ufficiale Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 61/117 del 20 dicembre 2006, aperta alla firma il 6 febbraio 2007 a Parigi e successivamente a New York. Preambolo Gli Stati Parte alla presente Convenzione, Considerato l'obbligo degli Stati secondo la Carta delle Nazioni Unite di promuovere l'universale rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali, In considerazione della Dichiarazione Universale dei diritti umani, Richiamanti il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e suturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e gli altri rilevanti strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo, diritto umanitario e diritto internazionale penale, Richiamata altresì la Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 47/133 del 18 dicembre 1992, Consapevoli dell'estrema gravità della sparizione forzata, che costituisce un crimine e, in certe circostanze stabilite dal diritto internazionale, rappresenta un crimine contro l'umanità, Determinati a impedire le sparizioni forzate e a combattere l'impunità per il crimine di sparizione forzata, Considerato il diritto di ogni persona a non subire la sparizione forzata e il diritto delle vittime alla giustizia e alla riparazione, Affermando il diritto di ciascuna vittima a conoscere la verità riguardo le circostanze di una sparizione forzata e al destino delle persone scomparse, nonché la libertà di ricercare, di ricevere e di diffondere informazioni a tal fine, Hanno concordato quanto segue: . 1. Nessuno sarà soggetto a sparizione forzata. 2. Nessuna circostanza, di alcun tipo, si tratti di stato di guerra o minaccia di guerra, instabilità politica interna o qualunque altra emergenza pubblica, potrà essere invocata per giustificare la sparizione forzata.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-1

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