Convenzione

Art. 20

In vigore dal 21 ago 2015
1. In casi eccezionali, il diritto alle informazioni di cui all' può essere limitato, se strettamente necessario e sulla base della legge, esclusivamente se una persona è sotto la protezione della legge e la privazione della libertà è sottoposta a controllo giudiziario, qualora la diffusione dell'informazione nuoccia al diritto alla vita privata (privacy) o alla incolumità della persona, ostacoli un'indagine penale o per altre ragioni equivalenti secondo quanto previsto dalla legge e in conformità con il diritto internazionale applicabile e con gli scopi della presente Convenzione. In nessun caso è posta una limitazione al diritto all'informazione di cui all' che costituisca una condotta definita all' o che violi l'.1. 2. Senza pregiudizio per la legittimità della privazione della libertà di una persona, gli Stati Parte garantiscono alle persone di cui all'.1 il diritto ad un rapido ed effettivo rimedio giudiziario come strumento per ottenere senza ritardo le informazioni di cui all'.1. Tale diritto ad un'azione giudiziaria non può essere sospeso o sottoposto a restrizioni in alcuna circostanza.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-20

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Art. 20 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. — Testo vigente | Portale Normativo