Convenzione
Art. 17
In vigore dal 21 ago 2015
1. Nessuno sarà detenuto segretamente.
2. Senza pregiudizio di altri obblighi internazionali dello Stato Parte in materia di privazione della libertà, ciascuno Stato Parte, attraverso la propria legislazione,
a) stabilisce a quali condizioni un ordine di privazione della libertà può essere emesso;
b) indica le autorità autorizzate a ordinare le privazione della libertà;
c) garantisce che ogni persona privata della libertà sia detenuta esclusivamente in luoghi di privazione della libertà ufficialmente riconosciuti e sottoposti a vigilanza;
d) garantisce che ogni persona privata della libertà sia autorizzata a comunicare con - e a farsi visitare da - propri famigliari, legali o altre persone di sua scelta, salve solo le condizioni fissate dalla legge, o, se si tratta di uno straniero, a comunicare con le proprie autorità consolari, secondo quanto dispone il diritto internazionale applicabile;
e) garantisce l'accesso da parte delle autorità e istituzioni competenti, debitamente autorizzate dalla legge, ai luoghi in cui le persone sono private della libertà, se necessario previa autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria;
f) garantisce che ogni persona privata della libertà o, in caso di una sospetta sparizione forzata, dal momento che quest'ultima non sarebbe in grado di esercitare tale diritto, ogni persona con un legittimo interesse, quale un parente della persona privata della libertà, un suo rappresentante o un suo avvocato, abbia il diritto, in ogni circostanza, di iniziare un procedimento giudiziario affinché una corte decida, senza ritardo, sulla legittimità della privazione della libertà e ordini il rilascio della persona se la privazione della libertà non è legittima.
3) Ogni Stato Parte assicura che siano compilati e conservati uno o più registri ufficiali e/o verbali relativi alle persone private della libertà, che saranno prontamente messi a disposizione su richiesta da parte di qualunque autorità giudiziaria o altra autorità o istituzione competente autorizzata a ciò dalla legge dello Stato Parte in questione o da uno strumento giuridico internazionale di cui lo Stato sia parte. Le informazioni contenute in tali documenti comprendono, come minimo:
a) l'identità della persona privata della libertà;
b) il giorno, l'ora e il luogo in cui la persona è stata privata della libertà e l'identità dell'autorità che ha effettuato la privazione della libertà;
c) l'autorità che ha ordinato la privazione della libertà e il fondamento di tale ordine;
d) l'autorità responsabile per la vigilanza sulla privazione della libertà;
e) il luogo di privazione della libertà, il giorno e l'ora dell'ingresso nel luogo di privazione della libertà e l'autorità responsabile di tale luogo;
f) dettagli relativi allo stato di salute della persona privata della libertà;
g) in caso di morte durante il periodo di privazione della libertà, le circostanze e le cause del decesso e il luogo di destinazione dei resti mortali;
h) il giorno e l'ora del rilascio o del trasferimento ad un altro luogo di detenzione, la destinazione e l'autorità responsabile del trasferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-17