Convenzione

Art. 14

In vigore dal 21 ago 2015
1. Gli Stati Parte si accorderanno reciprocamente la massima cooperazione giuridica in relazione ai procedimenti penali condotti in materia di sparizione forzata, compreso fornire gli elementi di prova in proprio possesso che siano necessari al processo. 2. La reciproca assistenza in campo giuridico è subordinata alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico dello Stato Parte richiesto o dai trattati applicabili in materia di assistenza legale comprese, in particolare, le condizioni che lo Stato Parte richiesto può addurre per rifiutare la mutua cooperazione in campo legale o sottoporla a determinate condizioni.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. — Testo vigente | Portale Normativo