Convenzione

Art. 18

In vigore dal 21 ago 2015
1. Salvo il disposto degli , ogni Stato Parte garantisce ad ogni persona con un interesse legittimo a tali informazioni, quali i parenti della persona privata della libertà, i loro rappresentanti o i loro legali, l'accesso almeno alle seguenti informazioni: a) l'autorità che ha ordinato la privazione della libertà; b) il giorno, l'ora e il luogo in cui la persona privata della libertà è stata ammessa al luogo di privazione della libertà; c) l'autorità responsabile della vigilanza sulla privazione della libertà; d) i luoghi in cui la persona privata della libertà si trova, compreso, nel caso di trasferimento ad altro luogo di privazione della libertà, la destinazione e l'autorità responsabile del trasferimento; e) il giorno, l'ora e il luogo del rilascio; f) dettagli relativi allo stato di salute della persona privata della libertà; g) in caso di morte durante il periodo di privazione della libertà, le circostanze e le cause del decesso e il luogo di destinazione dei resti mortali; 2. Sono prese misure adeguate, ove necessario, per proteggere le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché le persone che prendono parte alle indagini, da ogni maltrattamento, intimidazione o sanzione come conseguenza della ricerca di informazioni su una persona privata della libertà.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-18

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