Convenzione

Art. 16

In vigore dal 21 ago 2015
1. Nessuno Stato Parte espelle, respinge (refoule), consegna o estrada una persona verso uno Stato dove esistano fondate ragioni di credere che correrebbe il pericolo di essere vittima di sparizione forzata. 2. Al fine di determinare se esistono tali ragioni, le autorità competenti prendono in considerazione ogni considerazione pertinente, compreso, se del caso, l'esistenza nello Stato interessato di una situazione consolidata di estese, flagranti o massicce violazioni dei diritti umani o di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-16

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Art. 16 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. — Testo vigente | Portale Normativo