Convenzione

Art. 11

In vigore dal 21 ago 2015
Lo Stato Parte che esercita la giurisdizione sul territorio in cui è rintracciata la persona accusata di aver commesso un reato di sparizione forzata, sottopone il caso alle proprie autorità competenti al fine di avviare un procedimento penale, a meno che non disponga l'estradizione o la consegna della persona verso un altro Stato, secondo i propri obblighi internazionali, oppure disponga la consegna della persona ad un tribunale internazionale di cui riconosca la competenza. 2. Le suddette autorità adotteranno le loro decisioni secondo le procedure previste dalle rispettive legislazioni nei casi di reati comuni di grave natura. Nei casi di cui all'.2, lo standard probatorio richiesto per l'avvio del procedimento penale e per la condanna non dovrà essere meno rigoroso di quello applicabile nei casi di cui all'.1. 3. Ogni individuo incriminato per un reato connesso a quello di sparizione forzata ha diritto ad un trattamento equo in ogni fase del processo. La persona processata per un reato di sparizione forzata ha diritto ad un processo equo davanti ad una corte o tribunale istituito dalla legge, competente, indipendente e imparziale.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. — Testo vigente | Portale Normativo