Convenzione
Art. 7
7 / 45In vigore dal 21 ago 2015
1. Ciascuno Stato Parte sanzionerà il reato di sparizione forzata con una pena adeguata che ne rispecchi l'estrema gravità.
2. Lo Stato Parte può prevedere:
a) circostanze attenuanti, in particolare a vantaggio di persone che, implicate nella commissione di una sparizione forzata, contribuiscano effettivamente alla ricomparsa in vita della persona sparita o rendano possibile la scoperta di casi di sparizione forzata o l'identificazione degli autori di una sparizione forzata;
b) circostanze aggravanti, senza pregiudizio per altri procedimenti giudiziari, in particolare in caso di morte della persona sparita o di commissione del reato in danno di donne incinte, minori, persone con disabilità o altre persone particolarmente vulnerabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-29;131#art-c-7