Accordo›Capo 3
Art. 64
Rapporti con la comunità imprenditoriale
In vigore dal 11 ago 2015
Rapporti con la comunità imprenditoriale
Le Parti convengono:
a) di adoperarsi affinché tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i dazi doganali, i diritti e gli oneri, come pure, se del caso, le spiegazioni necessarie, siano resi noti al pubblico, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici;
b) che tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni legislative e procedure in materia doganale, nuove o modificate, come pure di dazi doganali, diritti od oneri, debba trascorrere, per quanto possibile, un periodo di tempo ragionevole;
c) di offrire alla comunità imprenditoriale la possibilità di formulare osservazioni sulle proposte legislative e sulle procedure in materia doganale. A tal fine ciascuna delle parti istituisce meccanismi di consultazione tra la sua amministrazione e la comunità imprenditoriale;
d) di rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali e i punti di contatto per chiedere informazioni;
e) di favorire la cooperazione tra gli operatori e le autorità competenti in materia commerciale mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili a tutti allo scopo di lottare contro le frodi e le attività illecite, di rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento e di agevolare gli scambi; e
f) di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure doganali e correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, conformemente alle migliori pratiche e abbiano effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.
Storico versioni
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