Accordo›Capo 3
Art. 60
Decisioni preventive
In vigore dal 11 ago 2015
Decisioni preventive
1. Su richiesta scritta e prima dell'importazione di merci nel suo territorio, ciascuna delle parti adotta per iscritto decisioni preventive, tramite le proprie autorità competenti, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari interne, sulla classificazione tariffaria, sull'origine o, a discrezione delle parti, su qualsiasi altra materia.
2. Fatte salve le proprie disposizioni legislative in materia di riservatezza, ciascuna delle parti pubblica, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, le sue decisioni preventive relative alla classificazione tariffaria e, a discrezione delle parti, a qualsiasi altra materia.
3. Per facilitare gli scambi, le parti includono nel loro dialogo bilaterale aggiornamenti regolari sulle modifiche intervenute nelle rispettive legislazioni per quanto riguarda le materie di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Tutte le questioni procedurali relative alle decisioni preventive sono disciplinate dalla legislazione interna di ciascuna delle parti, conformemente alle norme internazionali dell'OMD. Tali procedure sono pubblicate e messe a disposizione del pubblico.
Storico versioni
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