Accordo›Capo 3
Art. 61
Gestione del rischio
In vigore dal 11 ago 2015
Gestione del rischio
1. Ciascuna delle parti applica sistemi di gestione del rischio onde consentire alle proprie autorità doganali di concentrare le attività di ispezione sulle operazioni ad alto rischio e di accelerare lo svincolo delle merci a basso rischio.
2. La parte importatrice prende atto degli sforzi compiuti dalla parte esportatrice ai fini della sicurezza della catena di approvvigionamento commerciale.
3. Le parti si adoperano per scambiare informazioni sulle tecniche di gestione del rischio applicate dalle rispettive autorità doganali, nel rispetto della riservatezza delle informazioni, e, ove necessario, trasferire conoscenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-61