Accordo›Capo 3
Art. 66
Cooperazione doganale
In vigore dal 11 ago 2015
Cooperazione doganale
1. Le parti promuovono e agevolano la cooperazione tra le rispettive amministrazioni doganali onde garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente capo, in particolare al fine di garantire la semplificazione delle procedure doganali e facilitare il commercio legittimo pur mantenendo le capacità di controllo.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 comprende tra l'altro:
a) lo scambio di informazioni sulla legislazione, sulle procedure e sulle tecniche doganali riguardo ai seguenti aspetti:
i) la semplificazione e l'ammodernamento delle procedure doganali; e
ii) i rapporti con la comunità imprenditoriale;
b) l'elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati; e c) la promozione del coordinamento tra agenzie collegate.
3. La cooperazione in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali avviene in conformità del titolo VII (Proprietà intellettuale).
Storico versioni
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