Accordo›Capo 3
Art. 68
Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine
In vigore dal 11 ago 2015
Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine
1. Le parti istituiscono un sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine, composto da rappresentanti di ciascuna di esse. La data e l'ordine del giorno delle riunioni del sottocomitato sono preventivamente concordati tra le parti, ciascuna delle quali esercita la presidenza secondo una rotazione annuale. Il sottocomitato riferisce al comitato per il commercio.
2. Il sottocomitato svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:
a) controlla l'attuazione e l'amministrazione del presente capo e dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa);
b) costituisce una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui in particolare le procedure doganali, la valutazione in dogana, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;
c) costituisce una sede di consultazione e di discussione su questioni inerenti alle regole di origine e alla cooperazione amministrativa;
d) intensifica la cooperazione relativa allo sviluppo, all'applicazione e al rispetto delle procedure doganali, all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, alle regole di origine e alla cooperazione amministrativa;
e) presenta al comitato per il commercio per la loro adozione le proposte di modifica dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa);
f) costituisce una sede di consultazione e di discussione sulle richieste di cumulo dell'origine di cui agli dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa);
g) si adopera per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti qualora emergano divergenze fra le parti in seguito a un processo di verifica condotto a norma dell' dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa);
h) si adopera per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti in caso di divergenze fra le parti riguardo alla classificazione tariffaria delle merci. Se non è risolta nel corso di tali consultazioni, la questione è sottoposta al comitato del sistema armonizzato dell'OMD. Tali decisioni sono vincolanti per le parti interessate.
3. Le parti possono decidere di tenere riunioni ad hoc riguardanti la cooperazione doganale o le regole di origine e l'assistenza amministrativa reciproca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-68