Accordo›Capo 3
Art. 67
Reciproca assistenza
In vigore dal 11 ago 2015
Reciproca assistenza
Le amministrazioni delle parti si prestano reciproca assistenza amministrativa in materia doganale conformemente alle disposizioni dell'allegato V (Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale).
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-67