AccordoCapo 3

Art. 67

Reciproca assistenza

In vigore dal 11 ago 2015
Reciproca assistenza Le amministrazioni delle parti si prestano reciproca assistenza amministrativa in materia doganale conformemente alle disposizioni dell'allegato V (Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale).
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-67

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Reciproca assistenza (Art. 67 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo