AccordoCapo 3

Art. 63

Transito

In vigore dal 11 ago 2015
Transito 1. Le parti garantiscono la libertà di transito attraverso i loro territori, secondo l'itinerario più conveniente per il transito. 2. Eventuali restrizioni, controlli o condizioni devono essere fondati su un obiettivo legittimo di ordine pubblico, devono essere non discriminatori, proporzionati e applicati in modo uniforme. 3. Fatti salvi la sorveglianza e i controlli doganali legittimi delle merci in transito, le parti riservano al traffico in transito destinato a o proveniente dal territorio di una qualsiasi delle parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato al traffico in transito nel proprio territorio. 4. Le parti si avvalgono di regimi di trasporto sotto vincolo doganale che consentono, previa costituzione di un'adeguata garanzia, il transito delle merci senza il pagamento di dazi doganali o di altri oneri. 5. Le parti promuovono regimi di transito regionali volti a ridurre gli ostacoli agli scambi commerciali. 6. Le parti si rifanno e ricorrono alle norme e agli strumenti internazionali riguardanti il transito. 7. Le parti garantiscono la cooperazione ed il coordinamento di tutte le autorità e agenzie interessate sul loro territorio al fine di agevolare il traffico in transito e di promuovere la cooperazione transfrontaliera.
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Transito (Art. 63 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo