AccordoCapo 3

Art. 62

Operatore economico autorizzato

In vigore dal 11 ago 2015
Operatore economico autorizzato Le parti promuovono l'applicazione del concetto di "operatore economico autorizzato" (di seguito denominato "OEA") conformemente al quadro SAFE dell'OMD. Una parte accorda lo status di sicurezza AEO e agevolazioni degli scambi agli operatori che rispettano le sue norme doganali di sicurezza, conformemente alla sua legislazione interna.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-62

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Operatore economico autorizzato (Art. 62 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo