Accordo›Capo 3
Art. 62
Operatore economico autorizzato
In vigore dal 11 ago 2015
Operatore economico autorizzato
Le parti promuovono l'applicazione del concetto di "operatore economico autorizzato" (di seguito denominato "OEA") conformemente al quadro SAFE dell'OMD. Una parte accorda lo status di sicurezza AEO e agevolazioni degli scambi agli operatori che rispettano le sue norme doganali di sicurezza, conformemente alla sua legislazione interna.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-62