AccordoSez. 3

Art. 57

Autorità competente

In vigore dal 11 ago 2015
Autorità competente Ai fini della presente sezione per "autorità competente" si intende: a) nel caso della Colombia, il ministero del Commercio, dell'industria e del turismo o il suo successore; b) nel caso del Perù, il ministero del Commercio estero e del turismo o il suo successore; e c) nel caso della parte UE, la Commissione europea.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-57

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Autorità competente (Art. 57 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo