AccordoSez. 3

Art. 53

Misure provvisorie

In vigore dal 11 ago 2015
Misure provvisorie 1. In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale in via provvisoria se accerta in sede di valutazione preliminare che è chiaramente dimostrato che le importazioni di un prodotto originario della parte esportatrice sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di dazi a norma dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi) e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio ai sensi dell'. 2. La durata di una misura provvisoria non supera i duecento giorni, periodo durante il quale la parte procede a soddisfare le condizioni di cui all' e all', paragrafi 1, 2 e 3. 3. La parte rimborsa sollecitamente ogni aumento dei dazi doganali applicato a norma del paragrafo 1 se l'inchiesta non stabilisce che sono soddisfatte le condizioni di cui all'. La durata di una misura provvisoria è inclusa nel periodo di cui all', paragrafo 1, lettera b).
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Misure provvisorie (Art. 53 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo