AccordoSez. 3

Art. 49

Notifica e consultazioni

In vigore dal 11 ago 2015
Notifica e consultazioni 1. Una parte informa immediatamente la parte esportatrice interessata dell'apertura di un'inchiesta e dell'applicazione di misure provvisorie e di misure definitive. 2. Qualora una parte ritenga che sussistano le condizioni di cui all' per l'applicazione o la proroga di una misura definitiva, essa garantisce adeguatamente la possibilità di consultazioni con la parte coinvolta, nel rispetto della legislazione di ciascuna delle parti, allo scopo di esaminare le informazioni disponibili, scambiare pareri sull'applicazione o la proroga di una misura e giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente. 3. Le consultazioni di cui al paragrafo 2 hanno inizio entro quindici giorni dalla data in cui la parte coinvolta riceve l'invito alla consultazione da parte dell'autorità incaricata dell'inchiesta. 4. Qualora non si sia raggiunta una soluzione soddisfacente entro quarantacinque giorni dalla data in cui la parte coinvolta riceve l'invito alla consultazione, la parte importatrice può adottare le misure idonee a risolvere la situazione secondo quanto disposto dalla presente sezione. 5. Una parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale a titolo provvisorio, senza consultazioni preliminari.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-49

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Notifica e consultazioni (Art. 49 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo