Accordo›Sez. 3
Art. 48
Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale
In vigore dal 11 ago 2015
Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale
1. In deroga alla sezione 2 (Misure di salvaguardia multilaterali), se, a seguito di concessioni nel quadro del presente accordo, un prodotto originario di una parte è importato nel territorio di un'altra parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a produttori interni di prodotti simili o direttamente concorrenti, la parte importatrice può adottare misure appropriate alle condizioni e secondo le procedure indicate nella presente sezione.
2 Una parte può applicare misure di salvaguardia bilaterali solo durante il periodo transitorio10.
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10 Per periodo transitorio si intendono dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Per le merci per le quali la tabella dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi) della parte che applica la misura prevede un periodo pari o superiore a dieci anni per lo smantellamento tariffario, per "periodo transitorio" si intende il periodo stabilito in tale tabella per la soppressione dei dazi relativi alle merci in questione, aumentato di tre anni.
Storico versioni
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