Accordo›Sez. 2
Art. 45
Applicazione non simultanea di misure di salvaguardia
In vigore dal 11 ago 2015
Applicazione non simultanea di misure di salvaguardia
Nessuna delle parti può applicare contemporaneamente allo stesso prodotto;
a) una misura di salvaguardia bilaterale conformemente alla sezione 3 (Clausola di salvaguardia bilaterale) del presente capo; e
b) una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-45