AccordoSez. 2

Art. 45

Applicazione non simultanea di misure di salvaguardia

In vigore dal 11 ago 2015
Applicazione non simultanea di misure di salvaguardia Nessuna delle parti può applicare contemporaneamente allo stesso prodotto; a) una misura di salvaguardia bilaterale conformemente alla sezione 3 (Clausola di salvaguardia bilaterale) del presente capo; e b) una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-45

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Applicazione non simultanea di misure di salvaguardia (Art. 45 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo