Accordo›Capo 2›Sez. 1
Art. 40
Regola del dazio inferiore
In vigore dal 11 ago 2015
Regola del dazio inferiore
Fermi restando i loro diritti derivanti dall'accordo antidumping e dall'accordo sulle sovvenzioni per quanto riguarda l'applicazione di dazi antidumping e di dazi compensativi, la parte UE e la Colombia ritengono auspicabile che il dazio applicato sia inferiore al margine corrispondente di dumping o di sovvenzione, a seconda dei casi, qualora il dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio nei confronti dell'industria interna.
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