Accordo›Capo 2›Sez. 1
Art. 39
Considerazione dell'interesse pubblico
In vigore dal 11 ago 2015
Considerazione dell'interesse pubblico
La parte UE e la Colombia, conformemente alla rispettiva legislazione interna, forniscono agli utilizzatori industriali e agli importatori del prodotto oggetto dell'inchiesta, come pure alle organizzazioni rappresentative dei consumatori, a seconda dei casi, la possibilità di comunicare informazioni pertinenti per lo svolgimento dell'inchiesta. Tali informazioni sono prese in considerazione dall'autorità incaricata dell'inchiesta nella misura in cui risultino pertinenti, siano debitamente suffragate da elementi di prova e vengano presentate entro i termini stabiliti dalla legislazione interna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-39