Accordo›Sez. 6
Art. 35
Sottocomitato per l'accesso al mercato
In vigore dal 11 ago 2015
Sottocomitato per l'accesso al mercato
1. Le parti istituiscono un sottocomitato per l'accesso al mercato composto da rappresentanti di ciascuna delle parti.
2. Il sottocomitato si riunisce su richiesta di una parte o del comitato per il commercio allo scopo di esaminare tutte le questioni non contemplate da un altro sottocomitato che possono emergere nel quadro del presente capo.
3. Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:
a) promuovere gli scambi di merci tra le parti, anche per mezzo di consultazioni sull'accelerazione e sull'estensione della portata della soppressione dei dazi a norma del presente accordo, e se del caso su altre questioni;
b) esaminare le misure non tariffarie che possono limitare gli scambi di merci fra le parti e, se del caso, sottoporre tali questioni all'esame del comitato per il commercio;
c) fornire consulenze e raccomandazioni al comitato per il commercio sulle esigenze di cooperazione in materia di accesso al mercato;
d) procedere a consultazioni e adoperarsi per risolvere le divergenze che possono insorgere tra le parti su questioni connesse alle modifiche del sistema armonizzato, compresa la classificazione delle merci, onde garantire che gli obblighi di ciascuna parte nel quadro del presente accordo non siano modificati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-35