AccordoSez. 6

Art. 36

Sottocomitato per l'agricoltura

In vigore dal 11 ago 2015
Sottocomitato per l'agricoltura 1. Le parti istituiscono un sottocomitato per l'agricoltura composto da rappresentanti della parte UE e di ciascun paese andino firmatario. 2. Il sottocomitato per l'agricoltura: a) segue e promuove la cooperazione per l'attuazione e la gestione della sezione 4 allo scopo di facilitare gli scambi di prodotti agricoli fra le parti; b) elimina qualsiasi ostacolo ingiustificato agli scambi di prodotti agricoli fra le parti; c) procede a consultazioni su questioni relative alla sezione 4 in collaborazione con altri sottocomitati, gruppi di lavoro o altri organismi specializzati pertinenti nel quadro del presente accordo; d) valuta l'evoluzione degli scambi di prodotti agricoli fra le parti e l'impatto del presente accordo sul settore agricolo di ciascuna delle parti, come pure il funzionamento degli strumenti previsti dal presente accordo, e raccomanda adeguate misure al comitato per il commercio; e) svolge qualsiasi attività aggiuntiva eventualmente affidatagli dal comitato per il commercio; e f) riferisce e sottopone all'esame del comitato per il commercio i risultati delle sue attività a norma del presente paragrafo. 3. Il sottocomitato per l'agricoltura si riunisce almeno una volta all'anno. In circostanze speciali, su richiesta di una delle parti, il sottocomitato si riunisce previo accordo delle parti entro trenta giorni dalla data della richiesta. Il sottocomitato per l'agricoltura può riunirsi anche a livello bilaterale e tali riunioni sono presiedute dai rappresentanti della parte ospitante. 4. Il sottocomitato per l'agricoltura adotta decisioni per consenso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sottocomitato per l'agricoltura (Art. 36 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo