AccordoSez. 4

Art. 32

Sovvenzioni all'esportazione e altre misure di effetto equivalente

In vigore dal 11 ago 2015
Sovvenzioni all'esportazione e altre misure di effetto equivalente 1. Ai fini del presente articolo le "sovvenzioni all'esportazione" hanno lo stesso significato attribuito al termine nell', lettera e), dell'accordo sull'agricoltura, comprese le eventuali modifiche di tale articolo. 2. Le parti condividono l'obiettivo di collaborare in seno all'OMC per raggiungere un accordo inteso ad eliminare le sovvenzioni all'esportazione e altre misure di effetto equivalente relative ai prodotti agricoli. 3. All'entrata in vigore del presente accordo nessuna delle parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione o altre misure di effetto equivalente sui prodotti agricoli completamente e immediatamente liberalizzati o su quelli completamente ma non immediatamente liberalizzati che beneficiano di un contingente esente da dazi all'entrata in vigore del presente accordo conformemente all'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), destinati al territorio di un'altra parte. 4. Nessuna delle parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione o altre misure di effetto equivalente sui prodotti agricoli completamente ma non immediatamente liberalizzati e che non beneficiano di un contingente esente da dazi all'entrata in vigore del presente accordo, a decorrere dalla data in cui tali prodotti sono completamente liberalizzati. 5. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 3 e 4, se una parte mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni o altre misure di effetto equivalente sull'esportazione di prodotti agricoli parzialmente o completamente liberalizzati verso un'altra parte, la parte importatrice può applicare una tariffa aggiuntiva che innalza i dazi doganali sull'importazione di tali prodotti ad un livello pari al valore più basso tra il dazio NPF applicato o l'aliquota di base fissata nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), per il periodo stabilito per il mantenimento della sovvenzione all'esportazione. 6. Per consentire alla parte importatrice di eliminare la tariffa aggiuntiva applicata conformemente al paragrafo 5, la parte esportatrice fornisce informazioni dettagliate atte a dimostrare il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo