AccordoCapo 2Sez. 1

Art. 37

Disposizioni generali

In vigore dal 11 ago 2015
Disposizioni generali 1. Le parti riaffermano i loro diritti ed obblighi derivanti dall'accordo antidumping, dall'accordo sulle sovvenzioni e dall'accordo OMC relativo alle regole in materia d'origine (di seguito denominato "accordo sulle regole di origine"). 2. In caso di applicazione di un dazio antidumping o di misure compensative, come pure di accettazione di un impegno sui prezzi, da parte dell'autorità della Comunità andina per conto di due o più paesi membri della Comunità andina, l'organo giudiziario competente della Comunità andina è l'unica istanza di sindacato giurisdizionale. 3. Le parti garantiscono che le autorità regionali e le autorità nazionali non applichino contemporaneamente misure antidumping allo stesso prodotto. La stessa regola si applica per le misure compensative.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-37

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Disposizioni generali (Art. 37 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo