Accordo›Capo 2›Sez. 1
Art. 37
Disposizioni generali
In vigore dal 11 ago 2015
Disposizioni generali
1. Le parti riaffermano i loro diritti ed obblighi derivanti dall'accordo antidumping, dall'accordo sulle sovvenzioni e dall'accordo OMC relativo alle regole in materia d'origine (di seguito denominato "accordo sulle regole di origine").
2. In caso di applicazione di un dazio antidumping o di misure compensative, come pure di accettazione di un impegno sui prezzi, da parte dell'autorità della Comunità andina per conto di due o più paesi membri della Comunità andina, l'organo giudiziario competente della Comunità andina è l'unica istanza di sindacato giurisdizionale.
3. Le parti garantiscono che le autorità regionali e le autorità nazionali non applichino contemporaneamente misure antidumping allo stesso prodotto. La stessa regola si applica per le misure compensative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-37