AccordoSez. 3

Art. 51

Procedura di inchiesta

In vigore dal 11 ago 2015
Procedura di inchiesta 1. Una parte applica una misura di salvaguardia bilaterale solo in seguito ad un'inchiesta condotta dalle autorità competenti di tale parte conformemente all' dell'accordo sulle misure di salvaguardia e, a tal fine, detto articolo è incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis. 2. Qualsiasi inchiesta condotta da una parte conformemente al paragrafo 1 si conforma alle disposizioni di cui all', paragrafo 2, lettere a) e c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e, a tal fine, l', paragrafo 2, lettere a) e c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis. 3. Oltre a quanto disposto dal paragrafo 2, la parte che conduce l'inchiesta dimostra, sulla base di elementi di prova obiettivi, l'esistenza di un nesso di causalità fra l'aumento delle importazioni del prodotto della parte esportatrice e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio. 4. Ciascuna delle parti garantisce che le proprie autorità competenti concludano ogni inchiesta entro i termini fissati nella sua legislazione interna, che non devono oltrepassare i dodici mesi dalla data di apertura.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-51

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