Accordo›Sez. 3
Art. 54
Compensazione
In vigore dal 11 ago 2015
Compensazione
1. Una parte che intenda prorogare una misura di salvaguardia bilaterale consulta la parte i cui prodotti sono oggetto della misura per concordare un'adeguata compensazione sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti. La parte importatrice offre la possibilità di procedere a tali consultazioni non oltre trenta giorni prima della proroga della misura di salvaguardia bilaterale.
2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di giungere a un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dall'offerta di consultazioni e la parte importatrice decide di prorogare la misura di salvaguardia, la parte i cui prodotti sono oggetto della misura di salvaguardia può sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti agli scambi della parte che proroga la misura di salvaguardia.
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